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Canoni di Locazione durante la Crisi Coronavirus

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Il Coronavirus ha influenzato anche il Mercato Immobiliare

I danni economici provocati dal Covid-19 sono enormi e quando finirà questa emergenza dovremo riprendere le nostre attività ma in un contesto totalmente cambiato.

Molte persone hanno perso il lavoro o hanno visto ridurre sensibilmente la loro capacità economica e produttiva.

In questo panorama il mercato immobiliare dell’affitto avrà delle importanti ripercussioni e anche il settore degli affitti abitativi residenziali sarà interessato da un cambiamento.

Il Peso dei Canoni di Affitto sul Bilancio Familiare

Prima ancora dell’emergenza virus COVID-19 il canone di affitto delle case per abitazione principale pesava mediamente il 40% del reddito netto della famiglia italiana, ora con il disastro economico provocato dal Coronavirus il mensile di affitto inciderà molto di più sul bilancio economico delle famiglie. Inoltre bisogna considerare che già c’erano delle situazioni di disagio determinate dal lavoro precario e dalle separazioni che dopo il Coronavirus saranno ancora di più impattanti sul mercato delle locazioni.

Il Bonus Affitti non riguarda la locazione abitativa

L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede un Bonus Affitti per i lavoratori autonomi che sono stati costretti ad abbassare le serrande dei loro negozi, questo intervento quindi non è un aiuto per le locazioni abitative ma si tratta solo di un credito di imposta del 60% del canone di affitto dei locali commerciali.

La Richiesta di Sospensione del Canone di Affitto

Per legge non è possibile sospendere autonomamente il pagamento del canone di locazione, questa pratica comporterebbe l’inizio di una procedura di sfratto, è però possibile concordare con il proprietario una sospensione temporanea o una riduzione del canone di locazione che venga incontro alle difficoltà economiche del conduttore nella prospettiva di un miglioramento della sua capacità finanziaria.

Accordo di Riduzione Canone di Locazione:

Anche se l’accordo può essere anche verbale, se la riduzione del canone ha una durata superiore ai 30 giorni è preferibile sottoscrivere un accordo scritto. Questo documento non costituisce un nuovo contratto e non deve necessariamente essere comunicato all’Agenzia delle Entrate ma per dare certezza all’atto e per ottenere una minore tassazione dei redditi percepiti è opportuno procedere alla registrazione dell’integrazione del contratto originario. La durata contrattuale non cambia e pertanto la riduzione non costituisce novazione contrattuale e la scadenza della locazione rimane invariata.

L’Accordo di Riduzione e l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accordo di riduzione del canone non è soggetto a imposta di bollo ne a tassa di registro anche se non è stata scelto il regime di cedolare secca. Infatti la Risoluzione n° 60/E chiarisce che <<Deve, quindi, escludersi la riconducibilità dell’accordo di riduzione del canone tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del TUR.>>
 

Scarica il Modello per Richiedere la Riduzione dell’Affitto

 

 

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